Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 18 dicembre 2014, n. 26659
"In tema di assicurazione per responsabilità civile, la richiesta dell’assicurato di essere manlevato dal proprio assicuratore delle somme eccedenti il massimale di polizza deve formare oggetto di specifica ed espressa domanda per responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di buona fede o correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli 1175 e 1375 del Cc (mala gestio propria). Se l’assicurato non formula questa domanda tempestivamente in giudizio, l’assicuratore non potrà essere condannato per le somme eccedenti il massimale. Con l’affermazione di questo principio le sezioni Unite hanno confermato la condanna di un ente ospedaliero a risarcire i danni subiti dai congiunti di una minore deceduta a causa di negligenza dei medici dell’ospedale nella parte eccedente il limite del massimale pattuito con la propria assicurazione"
TEMA: DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI- SUPERAMENTO MASSIMALE ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' RISARCITORIA IN CAPO ALL'OSPEDALE ESCLUSIVAMENTE CHE NON PUO' ESIMERSI
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1584
"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. "
TEMA: DIRITTO BANCARIO- ACCERTATO L'ANATOCISMO BANCARIO, LA BANCA DEVE PRODURRE TUTTI GLI ESTRATTI CONTO DALL'APERTURA DEL CONTO SENZA POTER INVOCARE IL LIMITE DEI DIECI ANNI
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale - Sentenza 15 maggio 2017, n. 24050
"Non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando il genitore tenuto al versamento non si sia attenuto ai tempi di pagamento previsti, ma che in definitiva con saltuari raddoppi di quanto dovuto mensilmente, abbia corrisposto il quantum per il mantenimento del figlio. Ad affermarlo è la Cassazione che ha ritenuto il comportamento dell’uomo, anche se non rispettoso alla lettera del provvedimento del giudice, incompatibile con la volontà di non adempiere. Nel caso di specie, l’uomo era stato denunciato dalla moglie perché non aveva versato interamente l’importo mensile di circa 600 euro e non aveva partecipato a spese straordinarie legate a spese mediche e sportive. Per la Corte, però, «deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale e, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, ivi compresa l’oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore».
TEMA: DIRITTO PENALE-DIRITTO DI FAMIGLIA-IL GENITORE CHE TEMPORANEAMENTE NON VERSA L'ASSEGNO ALIMENTARE AI FIGLI MA POI PROVVEDE NON PUO' ESSERE IMPUTATO DI REATO EX ART. 570 C.P.
Tribunale Milano, Sezione 9 civile -Sentenza 23 gennaio 2017
"Una pretesa alimentare del convivente more uxorio nei confronti dell’altro a norma dell’articolo 1, comma 65°, della legge n. 76 del 2016 è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate successivamente al 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge n. 76. È inammissibile, pertanto, una domanda di alimenti proposta con riguardo a una convivenza cessata anteriormente."
TEMA: DIRITTO DI FAMIGLIA- QUANDO IL CONVIVENTE MORE UXORIO PUO' CHIEDERE GLI ASSEGNI ALIMENTARI SECONDO LE PREVISIONI DELLA l. 76/2016

